Permessi di colf, badanti e baby-sitter.

Il collaboratore domestico ha diritto a permessi retribuiti (per visite mediche, per lutto, al padre in caso di nascita del figlio) e permessi non retributi purché concordati con il datore di lavoro.

TESTO INTEGRALE

In sintesi

Il collaboratore può fruire di permessi retribuiti per visite mediche.

Deve però esserci sovrapposizione almeno parziale con l'orario di lavoro. Per i lavoratori conviventi il massimo è di 16 ore all'anno (12 per convivenza part-time); per i lavoratori non conviventi il limite è di 12 ore all'anno con orario di almeno 30 ore settimanali e va riproporzionato se l'orario è minore.

Il collaboratore può fruire di permessi non retribuiti.

La collocazione e durata dei permessi non retribuiti va concordata tra il datore di lavoro e il collaboratore.

Il collaboratore può fruire di permessi per lutto.

Se il collaboratore è oggetto di verificabile disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni di lavoro.

Il collaboratore padre può fruire di permessi per nascita del figlio.

Al lavoratore vanno concessi 2 giorni di permesso retribuito ogni volta che diventa padre, anche affinchè adempia agli obblighi di legge.

INDICE CONTRATTO
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