Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione

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Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell’azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.

Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..

INDICE CONTRATTO
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